Statuto

ART. 1   COSTITUZIONE

E’ costituita una associazione denominata “ Richemont Club Italia”.

ART. 2   SEDE E DURATA

La sede e la segreteria dell’associazione vengono fissate c/o CAST Alimenti, Via Serenissima 5, -25125- Brescia. L’eventuale cambiamento della sede dovrà essere apportato dall’assemblea generale.La durata è illimitata.

ART. 3   SCOPI

Il “ Richemont Club Italia” è un’organizzazione che si pone come primo obiettivo la difesa della professionalità nel campo della panificazione e della pasticceria e non ha scopi di lucro. A tale scopo organizza e promuove incontri, dimostrazioni, seminari di studio, visite a fiere e manifestazioni e quant’altro atto ad incrementare le capacità professionali dei propri iscritti, escludendo dal suo agire qualsiasi attività politica o sindacale della categoria, che viene già svolta dalla Federazione Italiana Panificatori.

L’Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale, comprese la compravendita e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui; la concessione di pegno o ipoteca; la concessione di fideiussioni e altre garanzie.

ART. 4   SOCI

Possono diventare membri dell’associazione “ Richemont Club Italia” persone le quali abbiano una comprovata esperienza e professionalità nell’ambito della panificazione e della pasticceria. Sarà compito del comitato di presidenza dell’associazione “Richemont Club Italia” la valutazione dell’accettazione o meno della richiesta di iscrizione all’associazione. I nuovi soci, a partire dall’anno 2002, dovranno sostenere una prova pratica di due prodotti a loro scelta. Ogni socio dovrà versare una quota di iscrizione annuale la cui entità verrà stabilita ogni anno dall’assemblea generale. Per essere soci bisogna essere in regola con il versamento della quota associativa.

ART. 5   DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Ogni socio ha diritto di partecipazione e di voto all’assemblea generale. Ogni socio ha il dovere di promuovere per quanto possibile gli interessi dell’associazione e di non divulgare, né vendere, né pubblicare o far pubblicare a terzi o a persone che non fanno parte dell’associazione, ricette o idee che sono proprietà dell’associazione stessa e dei suoi membri. Inoltre, in occasione di avvenimenti professionali in Italia o all’estero, il socio che vi parteciperà dovrà essere ufficialmente delegato dall’associazione e discuterà con il consiglio del marchio di presentazione da rispettare. In questo caso la divisa dovrà essere impeccabile per dare la giusta immagine dell’associazione. La partecipazione a manifestazioni nazionali, internazionali e mondiali dei soci dell’associazione “Richemont Club Italia” deve essere espressamente autorizzata dal Comitato di Presidenza o Consiglio Direttivo. In Caso di inosservanza, saranno i Probiviri a decidere l’espulsione o la permanenza nel “ Richemont Club Italia”.

ART. 6   DIMISSIONI ED ESPULSIONI DALL’ASSOCIAZIONE

Ogni socio ha facoltà di dimettersi previa disdetta scritta in qualsiasi momento. Il Presidente, sentiti i Probiviri, può deliberare l’espulsione ovvero la sospensione temporanea dei soci. I soci che si siano dimessi volontariamente o che siano stati espulsi, non hanno alcun diritto di rimborso delle loro quote, anzi, gli eventuali arretrati dovranno essere corrisposti entro l’anno sociale nel quale hanno luogo le dimissioni o l’espulsione.

ART. 7   AMMINISTRAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

L’associazione è regolata dai seguenti organi:

  • il comitato di presidenza o consiglio direttivo;
  • l’assemblea;
  • i revisori dei conti;
  • i probiviri;

ART. 8   COMITATO DI PRESIDENZA O CONSIGLIO DIRETTIVO

Il comitato di presidenza è composto da un numero variabile di membri da un minimo di tre ad un massimo di otto membri eletti dall’assemblea generale. Essi rimangono in carica per quattro anni. Il comitato di presidenza elegge, tra il suo gruppo, il presidente, il vice-presidente, il segretario-tesoriere. Il presidente verrà nominato tra i consiglieri eletti dal comitato di presidenza. La persona che assume tale funzione potrà ricandidarsi nelle successive occasioni di rinnovo delle cariche sociali; in tal caso, potrà ricoprire l’incarico che il comitato di presidenza vorrà assegnargli. Al comitato di presidenza spettano i seguenti compiti:

  • amministrazione dei beni dell’associazione;
  • accettazione dei nuovi soci;
  • convocazione di assemblee generali ordinarie e straordinarie;
  • risoluzione di tutte le problematiche che non siano espressamente riservate all’assemblea generale.

Il comitato di presidenza prende le proprie decisioni a maggioranza semplice dei voti. Perché una decisione sia dichiarata valida, è necessaria la presenza di almeno cinque membri. In caso di parità, decide il voto del presidente. Il presidente od il suo vice, in caso di impedimento, rappresenta l’associazione verso l’esterno nei confronti delle autorità e di terzi. Egli convoca riunioni e detiene la presidenza. Egli esegue le decisioni dell’assemblea generale e della presidenza. Al segretario compete la stesura degli atti e la redazione dei rapporti, in relazione ad una gestione esente da controversie. Allo stesso compete la tenuta della cassa. Il tesoriere ha il compito di amministrare e di verificare con precisione le entrate e le uscite nonché riferire della chiusura dei conti all’assemblea generale. Il presidente, dopo averne valutate le caratteristiche soggettive, morali e professionali, ha facoltà di cooptare nel comitato di presidenza altri soci, in sostituzione di eventuali consiglieri dimissionari o deceduti. Tali soci dovranno preliminarmente aderire ai principi istitutivi della libera associazione “Richemont Club Italia”.

ART. 9   ASSEMBLEA

L’assemblea generale ordinaria verrà tenuta annualmente la prima metà dell’anno e dovrà essere comunicata ai soci perlomeno quattro settimane prima della data prefissata.

Proposte relative all’ordine del giorno dovranno essere inoltrate per iscritto alla presidenza otto giorni prima dell’assemblea generale. All’assemblea generale spetta quanto segue:

  • nomina e destituzione dei soci del comitato di presidenza;
  • definizione delle quote associative;
  • approvazione dei conti di chiusura;
  • dimissioni del comitato di presidenza;
  • definizione delle direttive dell’attività dell’associazione;
  • modificazione delle clausole statutarie;
  • scioglimento dell’associazione.

La convocazione di un’assemblea generale straordinaria avrà luogo, su richiesta alla presidenza per lo meno da parte di un terzo dei soci, con comunicazione scritta dell’ordine del giorno. L’assemblea dovrà essere convocata anche su richiesta del tesoriere e nel caso vi sia una decisione in tal senso del comitato di presidenza o dell’assemblea generale. In tal caso la presidenza è obbligata a convocare l’assemblea straordinaria entro sei settimane con un preavviso di quattro settimane. Ogni assemblea è atta a deliberare se è presente un terzo dei soci in prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presente in seconda convocazione. Tutte le votazioni e le decisioni avvengono a maggioranza semplice. In caso di parità si procederà a nuove votazioni finché non venga raggiunta una maggioranza. Ogni socio può farsi rappresentare per delega da un parente di primo grado o da un altro socio dell’associazione. Ogni socio può essere portatore di una sola delega. Non possono essere affidate deleghe ai membri del comitato di presidenza o ai revisori dei conti.

ART. 10   REVISORI

L’assemblea generale ordinaria nomina tre revisori dei conti effettivi che restano in carica per quattro anni e due supplenti. I revisori possono in qualunque momento esaminare i conti dell’associazione tenuti dal tesoriere alla presenza del tesoriere stesso, del presidente e del suo vice e del segretario. I revisori hanno inoltre la facoltà di convocare assemblee straordinarie in caso di gravi inadempienze contabili riscontrate nella verifica.

ART. 11   PROBIVIRI

In tutte le controversie inerenti la situazione, sia tra la presidenza ed i singoli soci, che tra questi ultimi, decidono i probiviri. I componenti del comitato dei probiviri non devono essere soci dell’associazione Richemont Club Italia. I probiviri decidono senza essere legati a norme definite, secondo scienza e coscienza e prendono le loro decisioni a semplice maggioranza di voti.

ART. 12   ENTRATE E PATRIMONIO

Le entrate dell’associazione sono costituite:

  • dalle quote associative e dai contributi straordinari
  • da ogni altro introito che in qualsiasi modo pervenga all’associazione.

Il patrimonio sociale è costituito:

  • dai trofei e premi;
  • dagli impianti e macchinari per panificazione, da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti al sodalizio;
  • da donazioni, lasciti, successioni ed altro.

ART. 13   SCIOGLIMENTO

La scioglimento volontario dell’associazione può essere deciso soltanto in un’assemblea generale appositamente destinata con votazione a maggioranza assoluta. La scelta dei liquidatori , il tipo delle liquidazioni e l’utilizzo del capitale dell’associazione sottostanno alla decisione dell’assemblea generale. Il capitale disponibile dovrà essere devoluto ad una organizzazione od ente assistenziale. In nessun caso ne usufruiranno i soci dell’associazione.

  1. Giorilli Piergiorgio Giuseppe
  2. Barbieri Pierino
  3. Bazzoli Beniamino
  4. Testolin Ezio
  5. Faccin Martino
  6. Moralli Giancarlo
  7. Corsini Ivo
  8. Capecchi Pietro
  9. Borgonovo Umberto Vittorio
  10. Marchetti Italo
  11. Pegoraro Gastone
  12. Pellò Giuseppe
  13. Rivolta Mario
  14. Sorgato Loris
  15. Sarioli Maurizio
  16. Rapetti Stefano
  17. Tassotti Settimio

 

--- Franco Treccani Notaio